Sez. 2, Sentenza n. 5579 del 17/05/1991 (Rv. 472229 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudizi civili | Stragiudiziali - Redazione di un parere scritto sull'opportunità di una impugnazione - Prestazione stragiudiziale - Esclusione - "Voce" di studio della controversia e consultazioni con il cliente - Applicabilità.
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudizi civili
In tema di onorari di avvocato e procuratore, la redazione di un parere scritto sull'opportunità di promuovere il giudizio di impugnazione deve essere ricompresa nella "voce" di studio della controversia e consultazioni con il cliente e non può pertanto essere liquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 26/09/1979 all. A art. 3, DM Grazia e Giustizia 26/09/1979 all. A art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)