Sez. 2, Sentenza n. 11446 del 03/06/2015 (Rv. 635513 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Parere su un'impugnazione alle magistrature superiori - Redazione da parte di avvocato non abilitato al patrocinio presso le magistrature stesse - Onorario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
In tema di onorari di avvocato, la redazione di un parere sull'opportunità di un'impugnazione deve essere ricompresa nella voce "studio della controversia e consultazioni con il cliente", non potendo essere liquidata separatamente come prestazione stragiudiziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2231 cod. civ., nessun onorario compete all'avvocato il quale abbia redatto un parere su un'impugnazione alle magistrature superiori senza essere abilitato al patrocinio presso le stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)