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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 11/02/1977 (Rv. 384166 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - LICEITA - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA DI LIQUIDAZIONE - ASSENSO DEL CONVENUTO - DESUNZIONE DALLA SUA CONTUMACIA - LICEITA.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384166-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - LICEITA - CONDIZIONI - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA DI LIQUIDAZIONE - ASSENSO DEL CONVENUTO - DESUNZIONE DALLA SUA CONTUMACIA - LICEITA.*

L'attore che abbia proposto domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa, puo successivamente richiedere che il giudizio venga limitato all'accertamento della sola responsabilita generica del convenuto, qualora sussista l'assenso di quest'ultimo, desumibile, anche, per implicito, dal comportamento processuale dell'interessato. La Mancanza di opposizione alla suddetta modifica dell'originaria domanda puo essere desunta anche dalla contumacia del convenuto, la quale costituisce un indice rivelatore dell'indifferenza del medesimo rispetto ai modi e tempi di realizzazione della pretesa avversaria. (Conf 1193/75, mass n 374632; (Conf 1435/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)