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Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 02/04/1975 (Rv. 374632 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DIVIETO - LIMITI - CONSENSO DELLA CONTROPARTE.*
Stato
decisa il 1975-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374632-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DIVIETO - LIMITI - CONSENSO DELLA CONTROPARTE.*

Proposta domanda di risarcimento di danni per una somma da liquidarsi in prosieguo di giudizio, la pronuncia sull'an e sul quantum devono avvenire nell'ambito del medesimo giudizio, a meno che la parte istante non restringa in seguito la sua domanda con il consenso espresso o tacito del convenuto. Qualora cio non si verifichi, incorre in violazione di legge il giudice che si limiti a pronunciare una condanna generica, rinviando la liquidazione del danno in separata Sede. (Conf 1269/73, mass n 363851; 2018/70, mass n 348101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)