Sez. L, Sentenza n. 11314 del 14/11/1997 (Rv. 509933 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Carattere esemplificativo e non già tassativo - Fattispecie relativa a grave inadempienza costituente reato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La nozione di "giusta causa" di licenziamento ha la sua fonte direttamente nella legge (artt. 2119 cod. civ. e 1 legge 15 luglio 1966 n. 604) e quindi l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi ha valenza esemplificativa e non già tassativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che la circostanza che la contrattazione collettiva di categoria prevedesse che a seguito di condanna penale di primo grado il datore di lavoro potesse intimare il licenziamento non escludeva che potesse essere considerata quale giusta causa - autonomamente accertabile dal giudice civile - una condotta gravemente inadempiente del lavoratore in relazione alla quale era in corso un procedimento penale non ancora pervenuto alla pronuncia di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)