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Sez. L, Sentenza n. 923 del 03/02/1996 (Rv. 495704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Clausola di contratto collettivo prevedente la rilevanza di un "comportamento disonorevole" - Interpretazione correlazione delle relative valutazioni in ordine ad un comportamento estraneo all'attività lavorativa, alle mansioni del lavoratore - Logicità - Considerazione delle sole mansioni in atto - Ammissibilità - Esclusione - Riferimento al complesso delle mansioni esigibili ex art. 2103 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Qualora un contratto collettivo di lavoro preveda la facoltà del datore di lavoro licenziare il lavoratore che abbia posto in essere un "comportamento o atti disonorevoli o che comunque rivelino mancanza di senso di rettitudine" (come l'art. 70 del regolamento per i dipendenti del Banco di Napoli), risponde a criteri di coerenza l'interpretazione del giudice di merito che abbia correlato la valutazione sulla disonorevolezza di un comportamento, che sia estraneo all'attività lavorativa, alle mansioni del lavoratore - data la varietà di comportamenti che possono astrattamente ritenersi disonorevoli e l'esigenza che essi incidano sul rapporto di lavoro -; tuttavia l'accertamento relativo non può essere limitato alle mansioni in concreto espletate dal dipendente, ma va esteso al complesso delle mansioni esigibili dallo stesso ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.. (Nella specie, il lavoratore - commesso addetto al recapito di documenti all'interno dell'azienda - era stato condannato, con sospensione della pena, per il reato di acquisto e detenzione di hascisc commesso in giovane età, nel periodo del servizio militare, e il giudice di merito, esclusa la deducibilità dal fatto di una mancanza di rettitudine, in relazione alle specificità della vicenda, aveva altresì escluso l'estremo della disonorevolezza in riferimento alle mansioni in concreto svolte. La S.C., rilevata la congruità della motivazione sul punto relativo alla rettitudine, ha annullato la sentenza impugnata per la violazione del suindicato principio, osservando anche, nell'interpretare il medesimo provvedimento, che il giudice di merito non aveva motivato circa il rapporto, nella norma contrattuale, tra le nozioni di comportamento disonorevole e di comportamento che comunque riveli mancanza di rettitudine).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)