Sez. 3, Sentenza n. 494 del 28/01/1985 (Rv. 438703 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO PER FAR DICHIARARE LA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DANNOSO - GARANZIA IMPROPRIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ - POTERI DI IMPUGNAZIONE DEL TERZO - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO PER FAR DICHIARARE LA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DANNOSO - GARANZIA IMPROPRIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ - POTERI DI IMPUGNAZIONE DEL TERZO - ESTENSIONE.*
Nel giudizio promosso per il risarcimento del danno da fatto illecito, qualora la chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, sia rivolta, al di là delle mere indicazioni formali, a sentire affermare la sua esclusiva responsabilità per il fatto medesimo, si esula dall'ambito della garanzia cosiddetta impropria, ed il predetto chiamato assume la qualità di litisconsorte necessario, come tale legittimato ad impugnare anche con riguardo al rapporto prioritario fra attore e convenuto. (V 4779/81, mass n 415474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)