Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981 (Rv. 415474 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE DEL GARANTE IN ORDINE AL RAPPORTO PRINCIPALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA - CONTESTAZIONE NEGLI ALTRI CASI DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - POSIZIONE DI PARTE ACCESSORIA DEL CHIAMATO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLA CAUSA DI GARANZIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE DEL GARANTE IN ORDINE AL RAPPORTO PRINCIPALE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - IMPUTAZIONE AL TERZO DEL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA - CONTESTAZIONE NEGLI ALTRI CASI DELL'ESISTENZA DELLA OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - POSIZIONE DI PARTE ACCESSORIA DEL CHIAMATO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA E SCINDIBILITA DELLA CAUSA DI GARANZIA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata cioe su un titolo diverso e autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante puo proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nel solo caso in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua stessa difesa, poiche si assume essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilita. In tutti gli altri casi, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza dell'obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato medesimo nella posizione di parte accessoria - ossia di interveniente adesivo dipendente - ma non fa venir meno l'autonomia e la scindibilita della causa principale da quella di garanzia, con la conseguenza che, se la prima non e oggetto di impugnazione da parte dell'attore o del chiamante, il chiamato puo proporre impugnazione solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell'ambito del relativo rapporto, la facolta di riproporre le questioni inerenti alla esistenza e alla validita dell'obbligazione del chiamante verso l'attore. (V 5389/79, mass n 401974; (V 1767/79, mass n 398124; (V 5812/78, mass n 395637; (V 5468/78, mass n 395240; (V 4462/78, mass n 394125; (V 807/78, mass n 390147; (V 3994/77, mass n 387682; (V 2194/77, mass n 385910; (V 1630/77, mass n 385335; (V 2888/76, mass n 381380; (V 2589/76, mass n 381381; (V 2804/75, mass n 376824; (Conf 511/80, mass n 403895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)