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Sez. 1, Sentenza n. 1591 del 19/03/1979 (Rv. 397933 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONVENZIONALE RIFERIMENTO AD UNA NORMA - VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICAZIONE O INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA - IRRILEVANZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO PER GLI INFORTUNI RIFERIBILI AL FATTO DEGLI INCARICATI DELLA DIREZIONE O SORVEGLIANZA - GARANZIA ASSICURATIVA - ESTENSIONE PER GLI INFORTUNI RIFERIBILI AL FATTO DI QUALSIASI DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397933-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - CONVENZIONALE RIFERIMENTO AD UNA NORMA - VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI - MODIFICAZIONE O INCOSTITUZIONALITA DELLA NORMA - IRRILEVANZA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO PER GLI INFORTUNI RIFERIBILI AL FATTO DEGLI INCARICATI DELLA DIREZIONE O SORVEGLIANZA - GARANZIA ASSICURATIVA - ESTENSIONE PER GLI INFORTUNI RIFERIBILI AL FATTO DI QUALSIASI DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*

Qualora le parti, nella Determinazione contrattuale del rischio assicurato facciano riferimento ad una norma di legge o di regolamento (di carattere non cogente) nessuna influenza, ai fini dell'interpretazione del contratto e quindi della valutazione degli obblighi reciprocamente assunti, puo essere attribuita ad un'eventuale modificazione del contenuto della norma richiamata e ad un'eventuale sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita della norma, poiche questa e stata assunta dalle parti solo contrattualmente a regolamento del loro rapporto. Pertanto, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita dell'art 4 del RD 17 agosto 1935 n 1765 - richiamato con la cennata funzione in un contratto di Assicurazione - nella parte in cui circoscrive la responsabilita del datore di lavoro agli infortuni riferibili al fatto dei soli incaricati della direzione o sorveglianza e non anche di qualsiasi dipendente del cui operato il datore di lavoro debba rispondere secondo il codice civile, lascia sopravvivere l'originaria copertura assicurativa, e, determinando non gia un aggravamento del rischio a norma dell'art 1898 cod civ, ma solamente un nuovo rischio, non importa per l'impresa assicuratrice l'Obbligo di estendere la garanzia al nuovo rischio dell'assicurato datore di lavoro, e neppure l'Onere di pronunciarsi circa l'intendimento di recedere o meno dal contratto. (Conf 3605/75, mass n 377801).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1905, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)