Sez. 1, Ordinanza n. 6374 del 18/03/2026 (Rv. 677608-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione - Revoca delle misure adottate - Necessità - Valutazione esigenze pubblicistiche contrarie - Irrilevanza - Presupposto.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, che ne costituisce il presupposto, impone la revoca delle misure adottate, senza alcuna valutazione sulla sussistenza di esigenze pubblicistiche contrarie, perché tali misure presuppongono la validità e l'efficacia del provvedimento espulsivo.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Direttive Commissione CEE del 2008 num. 115 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)