diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 27692 del 30/10/2018 (Rv. 651449 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Convalida delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, d. lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Ministero dell’interno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651449-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto "ex lege" in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)