Sez. U, Sentenza n. 10821 del 16/05/2014 (Rv. 630738 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE | Scuole parificate - Spese per allievi disabili - Rimborso da parte dello Stato - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE PRIVATE
In materia di istruzione scolastica, come si desume dall'art. 33, terzo comma, della Costituzione, il riconoscimento della parità delle scuole private (cosiddette "parificate") è subordinato al loro impegno - discendente direttamente dall'art. 33 Cost., nonché dall'art. 4 della legge 16 marzo 2000, n. 60, e dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attuativi del principio costituzionale - di rendere all'utenza scolastica tutti i servizi educativi, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti disabili, senza oneri a carico dello Stato, nei cui confronti, pertanto, non è configurabile alcun diritto al rimborso delle spese sostenute, in assoluta autonomia e senza alcun controllo pubblico, incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 3, Decreto Legge 16/03/2000 num. 60, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 15 com. 3 n. 2, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 13, Legge 18/05/2000 num. 126 art. 4, Legge 08/11/2013 num. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)