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Sez. U - , Sentenza n. 9966 del 20/04/2017 (Rv. 643785 - 02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Scuola privata paritaria - Alunno disabile - Obbligo di assicurare un sostegno scolastico analogo alla scuola statale - Sussistenza - Inottemperanza dell’amministrazione statale all’obbligo di erogare le provvidenze previste - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643785-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di integrazione scolastica dell’alunno portatore di handicap, la scuola privata paritaria è obbligata a garantire all’alunno disabile le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale, i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all’uopo stanziati, sicché costituisce discriminazione indiretta, imputabile all’amministrazione statale, l’inottemperanza all’obbligo di erogare le suddette provvidenze che determini una riduzione del servizio educativo ed assistenziale offerto dalla scuola paritaria, e non anche la mancata assunzione dell’intero onere, cui l'amministrazione non è tenuta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 3, Costituzione art. 34, Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 10/03/2000 num. 62 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, DPR 09/01/2008 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)