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Sez. 2, Sentenza n. 18275 del 26/08/2014 (Rv. 631829 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Giudizio di responsabilità per inadempimento del professionista - Allegazione di profili di inesattezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631829-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE

Nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista (nella specie, fondato sull'asserita insufficienza dell'opera di un ingegnere edile nell'approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d'acqua in un fabbricato), non costituisce mutamento della domanda, ma semplice "emendatio libelli", l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati (nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillarità dell'acqua), restando immutato il fatto giuridico invocato a "causa petendi" del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)