Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976 (Rv. 379809 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER INADEGUATEZZA DELLA PRESTAZIONE D'OPERA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEDUZIONE DI ULTERIORI DIVERSE DEFICIENZE - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER INADEGUATEZZA DELLA PRESTAZIONE D'OPERA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DEDUZIONE DI ULTERIORI DIVERSE DEFICIENZE - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
In ordine alla domanda risarcitoria proposta contro un professionista, per inadeguatezza della prestazione contrattuale cui si era obbligato (nella specie, intervento chirurgico), la deduzione, nel corso del giudizio di primo grado, di profili di detta inadeguatezza (nella specie, Mancanza di un preventivo intervento di prova, al fine di saggiare la reattivita del paziente) diversi da quelli originariamente allegati (nella specie, imperfetta esecuzione dell'intervento chirurgico), configura una consentita emendatio libelli, e non una inammissibile mutatio libelli, ai sensi degli artt 183 e 184 cod proc civ. invero, l'indicata deduzione concretizza un'indicazione di nuove modalita con le quali la prestazione professionale si sarebbe dovuta svolgere, ma in concreto non si e svolta, e, quindi, di diversi aspetti o componenti dell'unico ed immutato fatto giuridico-insufficienza della prestazione professionale-invocato come causa petendi della pretesa risarcitoria. (V 1488/74, mass n 369597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)