Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Pendenza della lite rilevante ex art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Esistenza di un atto idoneo ad introdurre il giudizio innanzi al giudice straniero - Sufficienza - Validità della notifica di tale atto - Verifica da parte del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
Ai fini della determinazione della pendenza di una lite innanzi al giudice dello Stato estero, rilevante ai sensi dell'art. 7, della l. n. 218 del 1995, è sufficiente al giudice nazionale riscontrare l'esistenza di un atto idoneo all'introduzione del giudizio innanzi al giudice straniero, secondo il diritto vigente nello Stato estero, giacché l'art. 7, comma 2, della l. n. 218 cit. rimette alla "lex loci" la determinazione della pendenza della causa e, in riferimento alla causa incardinata all'estero, è il giudice di quello Stato, e non quello italiano, a dover valutare l'esistenza di un atto introduttivo (lo "statement of claim"), il provvedimento giudiziario che ne ammette l'ingresso e l'eventuale notificazione, anche sotto il profilo della validità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, par. a), della Convenzione dell'Aja sulle notifiche e comunicazioni all'estero degli atti giudiziari in materia civile.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 2, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10 lett. A, Legge 06/02/1981 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)