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Sez. U, Ordinanza n. 7427 del 27/03/2009 (Rv. 607226 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza - Criterio della prevenzione "ex" art. 21 della Convenzione di Bruxelles - Applicazione - Riferimento alla legge nazionale di ciascuno degli Stati coinvolti - Necessità - Causa promossa davanti a giudice della Repubblica Spagnola - Ammissione della domanda - Retrodatazione alla data del deposito del ricorso - Rilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607226-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Con riguardo all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles (ora, art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001), nella parte in cui fissa la regola della prevenzione per risolvere la situazione di litispendenza fra controversie pendenti dinanzi a giudici di Stati diversi, l'individuazione del momento in cui le due giurisdizioni risultino adite con le rispettive domande giudiziali deve essere effettuata - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995 e alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sent. 8 maggio 2003, C-111/01 Ganter Electronic) - sulla base della legge nazionale di ciascuno degli Stati in cui i processi si svolgono. Pertanto, in riferimento a causa promossa dinanzi a giudice della Repubblica Spagnola, rilevano (a norma dell'art. 410 del codice di rito di detto Stato) l'avvenuta ammissione della domanda da parte del giudice, che individua il momento in cui il processo è incardinato, con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso introduttivo, e non la data della notifica della domanda al convenuto, la quale può avvenire solo dopo l'ammissione suddetta.

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 21, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)