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Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 15/09/1970 (Rv. 347306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - INTERVALLO TRA SCOPERTA DEI FATTI DA CONTESTARE ED INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - COMPATIBILITA CON IL PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - INTERVALLO TRA SCOPERTA DEI FATTI DA CONTESTARE ED INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - COMPATIBILITA CON IL PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - CONDIZIONI.*

Il principio dell'immediatezza condizionante la validita e tempestivita del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e puo essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare, essendo logico e giuridicamente corretto che il datore di lavoro, prima di muovere delle accuse destinate a sfociare in un provvedimento di esonero dal servizio acquisti una completa certezza delle cause che avrebbero dovuto giustificarne l'emissione. (V 832'68 mass n 332123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)