Sez. L, Sentenza n. 2999 del 28/07/1976 (Rv. 381775 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TEMPESTIVITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TEMPESTIVITA - CONDIZIONI.*
Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validita e tempestivita del licenziamento in tronco per giusta causa, dev'essere inteso in senso relativo e puo essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi. (Conf 1469/70, mass n 347306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)