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Sez. 1, Sentenza n. 1812 del 28/07/1965 (Rv. 313456 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI QUANTITATIVI - INDAGINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1965-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313456-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI QUANTITATIVI - INDAGINI - NECESSITA.*

Il principio secondo cui la garanzia fideiussoria non puo superare, per ammontare e condizioni, il debito principale- con la conseguenza che, in difetto di prova contraria, si deve ravvisare una identita di limite tra rapporto principale e rapporto fideiussorio - non comporta che il contenuto della garanzia sia sempre desumibile per relationem da quello del debito e non esclude, quindi, la possibilita che in determinati casi si renda, pertanto, necessaria un'indagine rivolta a stabilire l'ambito dell'obbligazione fideiussoria, con riferimento alla facolta delle parti, ex art. 1941, comma secondo, cod.civ., di modificare contrattualmente il regime della responsabilita del fideiussore, circoscrivendone l'attuazione ad una parte soltanto del debito del garantito ovvero assoggettandola a modalita o condizioni meno onerose. (V. 330/64, 1831/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)