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Sez. 3, Sentenza n. 9466 del 19/12/1987 (Rv. 456573 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - PORTATA RIDOTTA RISPETTO ALLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - IN ORDINE ALL'AMMONTARE DEL DEBITO ED ALLE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONE DELLA FIDEJUSSIONE PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456573-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - PORTATA RIDOTTA RISPETTO ALLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - IN ORDINE ALL'AMMONTARE DEL DEBITO ED ALLE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONE DELLA FIDEJUSSIONE PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO - LICEITÀ.*

La fidejussione, ancorché per il suo carattere accessorio abbia normalmente contenuto identico a quello dell'obbligazione principale, può essere limitata dalle parti nella sua portata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1941 cod. civ., in relazione all'ammontare del debito ed alle condizioni, purché queste ultime siano meno onerose per il fidejussore, e pertanto la fidejussione può essere prestata per un periodo di tempo determinato. (V 2754/69, mass n 342455; (V 1812/65, mass n 313456; (V 3209/54; (V 627/46).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)