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Sez. L, Sentenza n. 2073 del 19/02/1992 (Rv. 475825 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Previsione contrattuale nel caso di applicazione di sanzioni disciplinari già fatta in un dato arco di tempo - Mancata impugnazione di tali sanzioni - Impugnazione del licenziamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475825-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva applicabile preveda la facoltà del datore di lavoro di licenziare il dipendente che abbia già subito sanzioni disciplinari in un dato arco di tempo (nella specie, provvedimenti di sospensione per un totale di quindici giorni nel corso di un anno), la mancata impugnazione di dette precedenti sanzioni all'epoca della loro applicazione non preclude al lavoratore la possibilità di impugnare il successivo licenziamento contestando la legittimità delle sanzioni stesse, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 da un lato non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, e dall'altro non consente all'autonomia privata di stabilirne, anche se indirettamente e limitatamente a taluni effetti.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)