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Sez. L, Sentenza n. 7546 del 30/03/2006 (Rv. 588933 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Mancata impugnazione immediata delle sanzioni - Decadenza - Esclusione - Impugnazione nel termine di prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Acquiescenza.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588933-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'impugnazione di una sanzione disciplinare (nel caso di specie, sospensione) è consentita finchè non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)