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Sez. 3, Sentenza n. 3523 del 08/03/2003 (Rv. 561009 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Ingiustizia del danno - Prova - Contenuto - Onere a carico dell'attore.
Stato
decisa il 2003-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561009-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, qualora l'esecutato proponga, davanti al giudice ordinario, azione di risarcimento del danno ex art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), si applica la disciplina dell'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che incombe all'attore l'onere di provare, fra l'altro, l'ingiustizia del danno, la cui esistenza postula la dimostrazione che le somme pagate non fossero dovute, per l'insussistenza (o l'estinzione) del credito per sanzioni amministrative, e che, quindi, l'esborso abbia determinato un'ingiusta lesione del patrimonio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)