Sez. 3, Sentenza n. 16589 del 05/08/2005 (Rv. 583964 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Danno al contribuente esecutato - Infondatezza della pretesa tributaria - Nesso di causalità - Esclusione - Illegittimità della procedura esecutiva - Rilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ
Eseguita dall'amministrazione finanziaria espropriazione forzata di attrezzature e arredi locati dall'esecutato a un terzo, ed ottenuto da quest'ultimo risarcimento del danno nei confronti del locatore, non è sorretta da adeguata motivazione la sentenza di appello che accolga la domanda di manleva proposta da costui nei confronti dell'amministrazione finanziaria sulla base del solo rilievo che l'accertamento fiscale posto a base dell'esecuzione sia stato successivamente annullato dalle Commissioni tributarie. Per configurare un obbligo di garanzia nei confronti del locatore esecutato, determinato da responsabilità extracontrattuale dell'esecutante occorre infatti aver riguardo non alla fondatezza della pretesa azionata in via esecutiva, bensì alla legittimità o meno della procedura esecutiva promossa, da valutare con riferimento al momento in cui sia stata compiuta, onde accertare se la condotta posta in essere integrasse o meno gli estremi di un illecito ex art. 2043 cod. civ. (Fattispecie relativa ad esecuzione forzata eseguita nel 1987).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)