Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/07/1975 (Rv. 376585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PENSIONE DI INVALIDITA - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER UN ANNO NEL QUINQUENNIO - CONDIZIONE DELLA AZIONE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA PREDETTA CONDIZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PENSIONE DI INVALIDITA - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER UN ANNO NEL QUINQUENNIO - CONDIZIONE DELLA AZIONE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA PREDETTA CONDIZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
La censura relativa al mancato accertamento della sussistenza di circostanze cui il diritto a pensione di invalidita e subordinato (quale il versamento dei contributi per un anno nel quinquennio precedente, in caso di spostamento ad una data successiva a quella della chiusura del procedimento amministrativo della decorrenza della pensione, per aggravamento dell'invalidita riscontrato solo in corso di giudizio), ancorche vada qualificata come eccezione impropria, giacche attinente ad una condizione dell'Azione, non puo essere proposta per la prima volta in Sede di legittimita, in quanto impone un'indagine di merito. (Conf 549/73, mass n 362588).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)