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Sez. U, Sentenza n. 549 del 24/02/1973 (Rv. 362588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PENSIONE DI INVALIDITA - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLE ALTRE CONDIZIONI PER LA PENSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PENSIONE DI INVALIDITA - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - MANCATO ACCERTAMENTO DELLE ALTRE CONDIZIONI PER LA PENSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Ancorche si qualifichi come una eccezione impropria, giacche attiene ad una condizione dell'Azione, non puo essere proposta per la prima volta in Sede di legittimita, in quanto impone un'indagine di merito, la censura relativa al mancato accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni cui il diritto alla pensione di invalidita e subordinato (quale, per esempio, la sussistenza del versamento di contributi per un anno nel quinquennio precedente) in ipotesi di spostamento a una data successiva a quella della chiusura del procedimento amministrativo della data di decorrenza della pensione per aggravamento dell'invalidita verificatosi od accertato solo nelle more del procedimento giudiziale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)