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Sez. 1, Sentenza n. 7163 del 10/05/2012 (Rv. 622332 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Condizioni e limiti - Destinazione liquidatoria della procedura - Necessità - Momento rilevante - Decisione sull'azione revocatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622332-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in ordine alla quale tra azione revocatoria fallimentare e fase conservativa sussiste un'incompatibilità logica e di fatto, prima ancora che giuridica, un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché un'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, ben può risultare destinata alla salvaguardia non solo dell'unità produttiva, bensì anche della tutela delle ragioni dei creditori, i quali hanno interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali. Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria, trattandosi di una condizione dell'azione, essendo possibile solo a quella data verificare se e in quale misura l'azione esercitata abbia potuto attribuire un vantaggio alla procedura qualificabile in termini di aiuto di Stato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)