Sez. 1, Sentenza n. 5301 del 10/03/2006 (Rv. 587277 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Natura e finalità - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Condizioni e limiti - Destinazione liquidatoria della procedura - Necessità - Momento rilevante - Decisione sull'azione revocatoria - Cessione dell'intero complesso aziendale - Funzione di liquidazione - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in ordine alla quale tra azione revocatoria fallimentare e fase conservativa sussiste un'incompatibilità logica e di fatto, prima ancora che giuridica, un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché un'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, ben può risultare destinata alla salvaguardia non solo dell'unità produttiva, bensì anche della tutela delle ragioni dei creditori, i quali hanno interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali. Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura deve essere accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria, e ciò anche quando, al momento della decisione, sia già stato alienato l'intero complesso aziendale, dato che anche la cessione dell'intero complesso aziendale ha funzione di liquidazione, ove si consideri che un risultato di risanamento, senza liquidazione dei beni, in tanto può aversi, in quanto a riprendere l'attività produttiva o di scambio sia il medesimo originario imprenditore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 27, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)