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Sez. U, Ordinanza n. 20036 del 22/07/2024 (Rv. 671760-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Voto negativo dell'Agenzia delle entrate - Domanda risarcitoria - Giurisdizione ordinaria - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671760-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate, a causa del voto negativo dalla stessa manifestato nei confronti della proposta di trattamento falcidiato prevista in un concordato preventivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'espressione del voto non può neppure astrattamente ricondursi al novero degli atti amministrativi, sicché la posizione giuridica soggettiva fatta valere da parte attrice non interferisce con l'esercizio dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione.

Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Legge Falliment. art. 182 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)