Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 182 ter, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)