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Sez. U, Sentenza n. 1186 del 07/02/1997 (Rv. 502287 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Trasferimento ad altra sede di un pubblico dipendente - Pretesa risarcitoria di quest'ultimo fondata sull'illegittimità del provvedimento - Difetto assoluto di giurisdizione - Improponibilità della domanda.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502287-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La posizione soggettiva del pubblico dipendente, a fronte di un provvedimento del datore di lavoro che ne disponga il trasferimento ad altra sede, ha natura e consistenza di mero interesse legittimo; pertanto, l'illegittimità di detto provvedimento non può essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria di quel dipendente, esperibile solo a tutela di diritti soggettivi, nemmeno quando l'ordine di trasferimento sia stato annullato dal giudice amministrativo, trattandosi di circostanze inidonee a trasformare in diritto l'interesse legittimo; ne consegue, che in ordine all'indicata pretesa risarcitoria, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)