Sez. U, Sentenza n. 5255 del 18/10/1984 (Rv. 436985 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DI UN PUBBLICO DIPENDENTE - PRETESA RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO FONDATA SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - IMPROPONIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DI UN PUBBLICO DIPENDENTE - PRETESA RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMO FONDATA SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - IMPROPONIBILITÀ.*
La posizione soggettiva del pubblico dipendente, a fronte di un provvedimento del datore di lavoro che ne disponga il trasferimento ad altra Sede, ha natura e consistenza di mero interesse legittimo. Pertanto, l'illegittimità di detto provvedimento non può essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria di quel dipendente, esperibile solo a tutela di diritti soggettivi, nemmeno quando l'ordine di trasferimento sia stato sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, ovvero annullato d'ufficio su iniziativa della stessa amministrazione, trattandosi di circostanze inidonee a trasformare in diritto l'interesse legittimo. Ne consegue, che in ordine all'indicata pretesa risarcitoria, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione. (V 2491/83, mass n 427352; (V 947/81, mass n 411471; (V 1419/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)