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Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 17/05/1969 (Rv. 340667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO- CONTENZIOSO- TERMINE- TERMINE SEMESTRALE PER LA AZIONE DINANZI ALL'AGO- DECORRENZA- DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE- NOTIFICAZIONE AD UN CONDEBITORE SOLIDALE- DECORRENZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI SOLIDALI- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340667-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO- CONTENZIOSO- TERMINE- TERMINE SEMESTRALE PER LA AZIONE DINANZI ALL'AGO- DECORRENZA- DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE- NOTIFICAZIONE AD UN CONDEBITORE SOLIDALE- DECORRENZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI SOLIDALI- ESCLUSIONE.*

Il termine di decadenza di sei mesi, stabilito dall'art. 146 della legge di registro per ricorrere all'autorita giudiziaria, decorre dalla notificazione della decisione definitiva della commissione delle imposte all'interessato. La notificazione di detta decisione ad un condebitore solidale non vale a far decorrere detto termine nei confronti degli altri condebitori, perche la solidarieta tributaria non costituisce una figura diversa da quella disciplinata dal codice civile. (V. 135-69, mass. N. 338035).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)