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Sez. 1, Sentenza n. 135 del 20/01/1969 (Rv. 338035 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE - MUTUA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEI COOBBLIGATI TRIBUTARI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338035-01

TRIBUTI ERARIALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOLIDARIETA - ESTENSIONE - MUTUA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEI COOBBLIGATI TRIBUTARI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il principio della solidarieta tributaria ha, per taluni particolari aspetti, portata piu ampia rispetto all'analogo istituto di diritto privato ma, tuttavia, non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale tra coobbligati, che valga ad estendere - in deroga alle Disposizioni di cui agli artt 1309 e 2909 cod civ - a tutti i coobbligati medesimi gli effetti del riconoscimento del debito o del giudicato, intercorso o formatosi, tra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario. (nella specie, e stato negato che il giudicato formatosi, a seguito di opposizione in Sede giudiziaria, tra uno dei condebitori di imposta di registro e la finanza, potesse estendere i suoi effetti agli altri coobbligati, i quali avevano invece proposto ricorso in Sede amministrativa). (V 1554-62 3228-58 2138-57).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1309

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)