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Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004 (Rv. 572012 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Equa retribuzione - Determinazione ex art. 36 Cost. - Lavoro giornalistico - Peculiarità - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572012-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al giornalista in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, risulta illogica e incoerente la sentenza di merito che operi la riduzione a metà del compenso contrattuale, in considerazione del carattere ridotto della prestazione, a causa dell'espletamento di altre attività e del notevole grado di autonomia goduto dal lavoratore, atteso che la non quotidianità della prestazione e l'autonomia del suo svolgimento costituiscono carattere peculiare del rapporto di lavoro giornalistico, di cui si tiene conto in sede di contrattazione collettiva nel determinare la misura delle retribuzioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)