diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5423 del 04/06/1994 (Rv. 486879 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Equa retribuzione - Determinazione ex art. 36 Cost. - Riferimento a contratto collettivo postcorporativo non applicabile alle parti del rapporto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486879-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali

Ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, è consentito al giudice solo come parametro di valutazione e, quindi, senza che ciò implichi la pedissequa applicazione della disciplina economica propria del contratto di riferimento e l'attuazione, in ogni caso, di una parità di trattamento fra iscritti e non iscritti, trattandosi, invece, soltanto di individuare elementi di confronto e di guida per una pronunzia, ex art. 36 Cost., sulla congruità del trattamento economico in contestazione, secondo apprezzamenti di merito, non suscettibili di censura in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivati. (Nella specie, in base al principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente la retribuzione in questione, in considerazione del fatto che il suo livello quantitativo risultava solo di poco inferiore a quella individuale con riferimento al contratto collettivo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)