Sez. 2, Sentenza n. 11907 del 05/11/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171320 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI SELVAGGINA PER FATTO ILLEGITTIMO - INFRAZIONE ALLA DISCIPLINA SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - CONFIGURABILITÀ - DELITTO DI FURTO IN DANNO DELLO STATO - CONFIGURABILITÀ - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI SELVAGGINA PER FATTO ILLEGITTIMO - INFRAZIONE ALLA DISCIPLINA SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - CONFIGURABILITÀ - DELITTO DI FURTO IN DANNO DELLO STATO - CONFIGURABILITÀ - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ.*
Le sanzioni amministrative previste dalla nuova legge sulla caccia non escludono l'applicazione delle norme penali a tutela del patrimonio, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del principio di specialità. Ne consegue che l'impossessamento di selvaggina per fatto illegittimo (e cioè fuori dei casi in cui lo stato, rinunciando temporaneamente ai suoi poteri, consente la caccia) non costituisce soltanto infrazione alla disciplina sull'Esercizio dell'attività venatoria, ma integra anche il delitto di furto in danno dello stato, in quanto la fauna selvatica non è più considerata "res nullius", ma rientra nel patrimonio indisponibile dello stato. (Conf mass n 165745; (Conf mass n 164059).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)