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Sez. 2, Sentenza n. 4158 del 21/10/1983 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164059 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI SELVAGGINA - FURTO IN DANNO DELLO STATO - È TALE - NUOVA LEGGE SULLA CACCIA - PORTATA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164059-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - IMPOSSESSAMENTO DI SELVAGGINA - FURTO IN DANNO DELLO STATO - È TALE - NUOVA LEGGE SULLA CACCIA - PORTATA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le sanzioni amministrative previste dalla nuova legge sulla caccia (27 dicembre 1977 n. 968) non escludono l'applicazione delle norme penali a tutela del patrimonio, non potendo invocarsi il principio di specialità, applicabile in riferimento a più leggi penali. Pertanto, l'impossessamento di un capo di selvaggina non costituisce soltanto infrazione alla disciplina sull'Esercizio dell'attività venatoria, ma integra anche il delitto di furto in danno dello stato, poiché la nuova legge sulla caccia ha modificato la precedente concezione giuridica della selvaggina, che era ritenuta res nullius, facendola rientrare nel patrimonio indisponibile dello stato. (V mass n 138725; (Conf mass n 156733; (Conf sez. Seconda 9 maggio 1984, udienza 15 dicembre 1983, ric. P.m. in proc. giannotti).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)