Sez. 6, Sentenza n. 49879 del 06/12/2013 Cc. (dep. 11/12/2013) Rv. 258059 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Estradizione - Sentenza della Corte d'appello - Disposizione di consegna dell'estradando allo Stato richiedente, in luogo della dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione - Ricorso alla procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
In tema di estradizione per l'estero, la sentenza della Corte d'appello che erroneamente disponga la consegna dell'estradando allo Stato richiedente, anziché limitarsi a dichiarare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, non va annullata con rinvio ma è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)