Sez. 7, Ordinanza n. 1686 del 10/12/2009 Cc. (dep. 15/01/2010) Rv. 245421 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Correzione della specie o quantità di pena erroneamente computata - Unico motivo - Inammissibilità - Rettificazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Non è esercitabile il potere di rettificazione se il ricorso per cassazione è inammissibile perché fondato sull'unico motivo, estraneo alla prrescrizione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., diretto ad ottenere la rettificazione della specie della pena, errata nella denominazione. (È stato dichiarato inammissibile, con trasmissione al giudice della gravata sentenza per la correzione ex art. 130 cod. proc. pen., il ricorso unicamente inteso ad ottenere la correzione, ex art. 619 cod. proc. pen., della sentenza che aveva irrogato, per un delitto, la pena dell'ammenda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)