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Sez. 1, Sentenza n. 13136 del 30/12/1997 (Rv. 511273 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Bene già passato in proprietà dell'acquirente ma ancora detenuto dal venditore fallito - Perdita del bene - Conseguenze - Pagamento in prededuzione del valore della cosa - Obbligo degli organi fallimentari.
Stato
decisa il 1997-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511273-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

In caso di fallimento del venditore, ogni volta che la cosa venduta sia passata in proprietà dell'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, pur permanendo fisicamente nella detenzione del fallito, e, successivamente, degli organi fallimentari, la perdita di essa comporta l'obbligo per questi di pagare in prededuzione il valore della cosa, ai sensi dell'art. 79 comma secondo legge fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 79, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)