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Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 11/06/1974 (Rv. 369903 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - BENE DETENUTO DAL VENDITORE FALLITO - VENDITA DA PARTE DELL'ORGANO FALLIMENTARE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL VALORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - BENE DETENUTO DAL VENDITORE FALLITO - VENDITA DA PARTE DELL'ORGANO FALLIMENTARE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL VALORE - LIMITI.*

In caso di fallimento del venditore di cosa che sia gia passata in proprieta dell'acquirente prima della dichiarazione di fallimento e che sia rimasta ancora nella detenzione del fallito, la vendita della cosa stessa effettuata dagli organi fallimentari in pendenza del giudizio di rivendicazione, comporta l'Obbligo della curatela di versare all'acquirente, con prededuzione, il valore pattuito della cosa nei limiti di quanto abbia pagato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4, Legge Falliment. art. 79, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)