Sez. 6, Sentenza n. 9892 del 10/06/1998 Ud. (dep. 17/09/1998) Rv. 213050 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Natura del reato - Reato di pura condotta - È tale - Concorso dell'estraneo nel reato - Esclusione - Condotta dell'estraneo diversa da quella tipica di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 - Rilevanza penale - Possibilità - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato militare di collusione è reato di pura condotta e ha natura plurisoggettiva impropria, nel senso che, per la sua verificazione, è necessario sotto il profilo naturalistico il concorso dell'estraneo, il quale però, se non esorbita dalla condotta tipica prevista (consenso o mera adesione alla proposta collusiva del militare) non è a tale titolo punibile. La punibilità dell'estraneo è tuttavia configurabile qualora il medesimo ponga in essere una condotta ulteriore e diversa da quella tipica dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, come ad esempio quella di istigazione, determinazione, agevolazione, venendo in tal modo a incidere causalmente sulla realizzazione della fattispecie incriminatrice di parte speciale, restando soggetto, solo in tale eventualità, alla portata applicativa dell'art. 110 cod. pen.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)