Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 18/11/1996 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207269 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Ipotesi di collusione tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo ex art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383 - Concorso nel reato dell'estraneo e sua penale responsabilità - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio "nullum crimen sine lege", il soggetto la cui condotta è richiesta, per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non può applicarsi in modo assoluto; deve stabilirsi caso per caso, in base alla volontà del legislatore, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde: in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che, per quel che riguarda l'ipotesi delittuosa di collusione tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo - di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 - poiché lo scopo di detta disposizione è quello di evitare, mediante la anticipazione della soglia della punibilità alla semplice collusione, la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla regolare riscossione dei tributi, non vi è motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato che è parte necessaria dell'accordo fraudolento finalizzato, peraltro, al raggiungimento di un suo concreto interesse economico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)