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Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 15/10/1968 (Rv. 336267 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - QUALITA DI LEGATARIO EX LEGE PRO QUOTA SU TUTTO L'ASSE EREDITARIO - SUSSISTENZA D'UN RAPPORTO LOCATIZIO IN DETTO ASSE - SPETTANZA DELLA CONTITOLARITA DEL RAPPORTO ALL'EREDE ED AL CONIUGE SUPERSTITE - ATTI DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE RELATIVI A DETTO RAPPORTO - FORMAZIONE DELLE MAGGIORANZE RELATIVE - - APPLICABILITA DEGLI ARTT. 1105 E 1108 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1968-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336267-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA- SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - SUCCESSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IN GENERE - QUALITA DI LEGATARIO EX LEGE PRO QUOTA SU TUTTO L'ASSE EREDITARIO - SUSSISTENZA D'UN RAPPORTO LOCATIZIO IN DETTO ASSE - SPETTANZA DELLA CONTITOLARITA DEL RAPPORTO ALL'EREDE ED AL CONIUGE SUPERSTITE - ATTI DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE RELATIVI A DETTO RAPPORTO - FORMAZIONE DELLE MAGGIORANZE RELATIVE - - APPLICABILITA DEGLI ARTT. 1105 E 1108 COD. CIV..*

Il coniuge superstite e un legatario ex lege con usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e su tutti i singoli beni che ne fanno parte fino a quando, non sia stato concentrato su beni determinati o soddisfatto o commutato secondo le previsioni del primo comma dell'art. 547 cod. civ. nel caso in cui nel compendio ereditario vi sia un rapporto di locazione, il coniuge superstite acquista unitamente all'erede la titolarita del rapporto fin dal momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione e tra l'erede e il coniuge superstite viene a costituirsi una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente e quantitativamente eterogenei, comunione rispetto alla quale, particolarmente per quanto attiene alla formazione delle maggioranze necessarie ai fini degli Atti di godimento e degli Atti di disposizione dei connessi rapporti locatizi si rendono applicabili con gli opportuni adattamenti le prescrizioni dettate dagli artt. 1105 e 1108 cod.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)