Sez. 2, Sentenza n. 4897 del 03/10/2000 Cc. (dep. 14/12/2000) Rv. 217509 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Principio devolutivo - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie in tema di misure cautelari. .
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
La violazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art.597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con apposito motivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio, all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblico ministero con appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)