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Sez. 6, Sentenza n. 23626 del 09/04/2013 Cc. (dep. 30/05/2013) Rv. 255785 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Richiesta di applicazione di misura cautelare più afflittiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255785-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo. (Fattispecie in cui il P.M., dopo il rigetto di una misura interdittiva in relazione ad uno specifico incarico, acquisita la notizia della dismissione dello stesso, aveva chiesto in sede di appello cautelare la sospensione dell'indagato da qualunque pubblico ufficio o servizio ricoperto) (Conf. N. 23625 del 2013, N. 23627 del 2013 e N. 23629 del 2013, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)