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Sez. 1, Sentenza n. 7319 del 07/04/2005 (Rv. 582536 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582536-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria derivante da violazione amministrativa per il caso di inosservanza dell'obbligo di notificazione degli estremi della violazione entro un termine predeterminato, ma non anche per il caso di omessa contestazione immediata della infrazione, quando essa è possibile. Infatti, tale ultima omissione, oltre a rivestire una rilevanza disciplinare per l'agente accertatore, è idonea soltanto ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, nel senso che, nella ipotesi di contestazione immediata, la valutazione dei fatti compiuta dell'agente accertatore potrà ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato, mentre le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi e dovendovi procedere, dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggiore cautela e richiederanno più ampi e sicuri elementi di riscontro.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)