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Sez. 2, Sentenza n. 27508 del 29/12/2009 (Rv. 610636 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610636-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)